SENZA GLUTINE: nuova nota del Ministero della Salute - Almater srl

SENZA GLUTINE: nuova nota del Ministero della Salute

Applicazione del Regolamento (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Come è noto, a partire dal 20 luglio 2016 il settore degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP) è abrogato dal Regolamento (UE) 609/2013 per esigenze di semplificazione normativa.
Con il conseguente riassetto normativo le disposizioni del Regolamento (CE) 41/2009 “relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine”, che definiscono le condizioni per l’uso in etichetta delle diciture “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso“, sono state riprese dal regolamento (UE) 828/2014 per il loro trasferimento nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 come informazioni da fornire su base volontaria ai sensi dell’articolo 36, appositamente integrato con la lettera d): “informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti” dal Regolamento (UE) 1155/2013.

La nota specifica che le disposizioni del Regolamento 828/2014 consentono di mantenere l’approccio seguito finora pur venendo meno la lex specialis sugli ADAP, ammettendo la deroga alla normativa verticale per la denominazione legale, laddove prevista, solo per prodotti con la dicitura “senza glutine”, seguita dalla dicitura “specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine” (o in alternativa “specificatamente formulato per celiaci”).

In tale caso, è possibile produrre e denominare “pane” o “pasta” spendendo la dicitura volontaria “senza glutine”, corredata dalla dicitura “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” (o in alternativa “specificamente formulato per celiaci”) alimenti destinati a sostituire il pane o la pasta preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi da quella di grano.
Analogamente, per i prodotti da forno, di cui al Decreto 22 luglio 2005, “specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine” o “specificatamente formulati per celiaci”, è possibile riportare le denominazioni riservate previste agli articoli 1, 2, 3, 4 del citato Decreto.

 

Per approfondire il Regolamento CE 828/2014: CLICCA QUI

Se hai trovato interessante il nostro articolo, condividilo e lasciaci un commento!

Vuoi approfondire l’argomento e capire cosa possiamo fare per te?

Contattaci!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *