SEDE SÌ, SEDE NO: OVVERO LA PROTERVIA DELL’INUTILE - Almater srl

SEDE SÌ, SEDE NO: OVVERO LA PROTERVIA DELL’INUTILE

[quote align=”center”]Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito all’acceso dibattito sull’indicazione della sede dello stabilimento di produzione sull’etichettatura dei prodotti alimentari.[/quote] 1. Veti incrociati sulla strada dell’adeguamento nazionale al … Continued

[quote align=”center”]Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito all’acceso dibattito sull’indicazione della sede dello stabilimento di produzione sull’etichettatura dei prodotti alimentari.[/quote]

1. Veti incrociati sulla strada dell’adeguamento nazionale al Reg. (UE) n. 1169/2011

Mettiamoci l’anima in pace. Il legislatore italiano non è stato in grado di predisporre la normativa di adeguamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione del consumatore di alimenti, nei termini previsti a livello comunitario (13 dicembre 2014). E neppure è dato sapere se, quando e come si potrà far affidamento su un testo di legge di raccordo alla nuova cornice in materia di informazioni sui prodotti preconfezionati, non preconfezionati e di quelli somministrati in sede di ristorazione collettiva.

L’effetto negativo interessa tutti gli operatori del settore, in particolar modo il settore della ristorazione collettiva che trova nel Reg. (UE) n. 1169/2011 innovativi aspetti di regolazione che, peraltro, solo il legislatore nazionale è chiamato a disciplinare: basti pensare alle modalità di fornitura dell’informazione sugli allergeni presenti nelle pietanze somministrate oppure ai chiarimenti auspicabili in ambito di ristorazione ospedaliera o scolastica, ove l’applicazione pedissequa del requisito comunitario dell’art. 44, avrebbe riflessi prossimi alla irrazionalità più negletta (informare, per iscritto, un paziente magari in condizione di incapacità di intendere e volere?). Per non dire, volendo scendere in profondità, degli aspetti più aderenti alla modulazione dei piani di autocontrollo igienico che, in una ottica di full compliance, si pone come essenziale al fine di quella “garanzia” di assenza/presenza di allergeni e il connesso tema, spinoso in date circostanze, della contaminazione crociata. Aspetti che, come ben sa l’avveduto lettore, travalicano il piano della stretta compliance, avendo ricadute importanti in termini di responsabilità civile, sui profili assicurativi e financo della responsabilità penale.

2. Il casus belli: l’obbligo dell’indicazione della sede di confezionamento

Tornando al motivo dell’empasse nell’adeguamento italiano, sembrerebbe, stando per lo meno ai rumors, che vi sia una “diversità di visione” tra i due ministeri competenti (Sviluppo economico e Politiche Agricole) circa l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento: da un lato il MiSE, assertore dell’impossibilità di procedere alla (re)introduzione dell’obbligo di indicare la sede di produzione in quanto opzione espressamente inconciliabile col regolamento quadro. Dall’altro, il Ministero di via XX settembre (MiPAAF), latore e fautore del contrario. A leggere le cronache di febbraio 2015, si raccolgono ampi indizi che questo sia un tema, per così dire, divisivo.

È indubbio che, avvicinandosi la data del 13 dicembre 2014, sia crescita la discussione pubblica su alcuni temi connessi alla informazione del consumatore di alimenti: l’uso di oli vegetali, ad esempio, ma anche, per l’appunto, l’indicazione di origine declinata nella forma dell’obbligatoria indicazione della sede dello stabilimento sui prodotti preconfezionati. Vale la pena ricordare che quest’obbligo era stato previsto dal legislatore italiano (decreto legislativo n. 109/1992) per i prodotti realizzati in Italia e destinati al mercato italiano (precisazione doverosa, attesa la sbadataggine in cui spesso alcune autorità “competenti” incorrono), in virtù di una facoltà concessa dalla direttiva CE n. 2000/13 e non più riaffermata nel testo del Reg. (UE) n. 1169/2011.

Il venir meno della direttiva e la mancata previsione di una analoga norma nel nuovo regolamento ha avuto come effetto giuridico ineludibile che le indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfenzionati dovrebbero essere solo quelli di cui all’art. 9 del Regolamento e, per quel che qui conta, l’inapplicabilità del requisito di legge nazionale, formalmente ancora previsto dal decreto legislativo n. 109/1992.

Sicché ad avviso di taluno, il consumatore italiano sarebbe stato defraudato di tale informazione; ergo la necessità di re-introdurre l’obbligo. Ben inteso, considerazione tutto sommato condivisibile se posta alla base di una iniziativa politica e anche di una proposta legislativa, nelle competenti sedi e nel rispetto della legislazione applicabile. Peccato che, a voler ragionare sulla base del regolamento del 2011, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dopo quasi tre anni di discussione, nell’assordante disinteresse collettivo, la prospettiva di reintrodurre a livello nazionale l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione non sembrerebbe praticabile per almeno due ragioni giuridiche. Vediamone i motivi giuridici. Leggi di più>>

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