[quote align=”center”]Il Ministero della Salute DGISAN con nota 1038 del 15/01/2016 fornisce chiarimenti in merito alla precedente nota 30530 del 28/07/2015 in tema di salmonelle in carne fresca di pollo.[/quote]
La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute, ha emanato una nota rivolta agli assessorati alla Sanità e ai Nuclei antisofisticazione e sanità dell’Arma dei Carabinieri (Nas), di chiarimento sulle indicazioni in etichetta per le preparazioni di carni, carni macinate e prodotti a base di carne di pollame, destinati ad essere consumati previa adeguata cottura.
Il Regolamento UE n. 1086 del 2011 ha modificato il Regolamento UE n. 2073 del 2005 prevedendo che nella carne avicola cruda (pollo intero, cosce, etc.) si possa tollerare la presenza dei sierotipi di Salmonella non rilevanti (diverse da Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis). Per le preparazioni a base di carne di pollo, come arrosti, spiedini, hamburger, permane invece la non ammissione di alcun tipo di Salmonella. Questa seconda tipologia di prodotti si differenzia solo per la presenza di uno o più ingredienti aggiunti alla carne, come il rosmarino in un petto di pollo, o dei peperoni negli spiedini. Entrambi i prodotti devono essere cucinati per eliminare il richio salmonella.
Le aziende che inseriranno le indicazioni suggerite sulle etichette avranno ora come vantaggio, in caso di positività per le salmonelle non rilevanti, di non essere obbligate al ritiro o richiamo dei lotti coinvolti. Le attività saranno comunque soggette a sanzione e verranno applicate tutte le altre misure previste dalla normativa europea e dai piani di controllo delle salmonellosi elaborati dal Ministero della salute, seguendo le indicazioni della Commissione Europea, che si sono rivelate molto efficaci nel ridurre significativamente la presenza di Salmonella negli allevamenti avicoli.
La nota precisa che indicare in etichetta “da consumarsi previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a cuore del prodotto” è coerente con le disposizioni comunitarie, in particolare con l’articolo 14, punto 3, del Regolamento UE n. 178 del 2001, secondo cui in etichetta devono essere messe a disposizione del consumatore informazioni utili ad evitare effetti nocivi per la salute.
In alternativa, la Direzione generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione precisa che l’Operatore del settore alimentare (Osa) può definire, in base alla natura e alla composizione del prodotto, tempi e temperature riferiti alle modalità di cottura idonee a raggiungere lo stesso livello di sicurezza.