[quote align=”center”]Con sentenza il 13 novembre 2014, in causa C-443/13, la Corte di giustizia ha affermato che i distributori finali (al dettaglio) di carni fresche sono tenuti al rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dal Reg. n. 2073/2005 e che, in caso di violazione di questi ultimi, ben può lo Stato membro prevedere ed irrogare sanzioni laddove si accerti una contaminazione microbiologica (ad esempio, da salmonella). Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito.[/quote]
Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza emessa il 13 novembre 2014 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-443/13), già segnalato in un precedente post. Principio quasi scontato se non fosse che il caso riguardava unità di carne preconfezionate dal produttore e vendute da un dettagliante.
La sentenza è di interesse in questa sede in quanto definisce il concetto di “distribuzione di alimenti” non solo sotto il profilo del regolamento n. 2073/2005 (sui criteri microbiologici) ma anche, e più in generale, della responsabilità degli operatori del settore alimentare che svolgono attività solo in fase di distribuzione.
Il caso e la decisione della Corte di Giustizia
Il caso originava dalla contestazione penale contro la titolare di una società austriaca, attiva nel commercio al dettaglio di alimenti, in quanto un campione di petto di tacchino fresco sotto vuoto, presente nel punto vendita, era risultato contaminato da salmonella. Nel corso dell’opposizione alla sanzione penale, il giudice aveva interrogato la Corte di giustizia sulla portata della responsabilità degli operatori del settore alimentare, laddove essi esercitino un’attività di mera distribuzione.
Più precisamente, nel corso di una controllo ufficiale presso una filiale di una catena distributiva veniva prelevato un campione di petto di tacchino fresco sotto vuoto, prodotto e confezionato da un’impresa terza. Esaminato dal punto di vista microbiologico dall’agenzia austriaca per la sicurezza alimentare di Innsbruck, il campione risultava contaminato da Salmonella Typhimurium e che, quindi, esso fosse “a rischio” ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 178/2002. Leggi di più>>