In particolare, il nuovo Regolamento modifica il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica.
L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del nuovo Regolamento UE 2021/1006. Le modifiche riguardano la Parte I dell’allegato citato e, in particolare, il metodo di produzione, che può essere indicato come:
-
produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione;
-
produzione durante il periodo di conversione;
-
produzione biologica con produzione non biologica.
Tali indicazioni vengono applicate alle categorie di prodotti indicate nell’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero:
- vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- animali e prodotti animali non trasformati;
- alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
- prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- mangimi;
- vino;
- altri prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non ricompresi nei punti precedenti.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore dal 12 luglio 2021 e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Per un maggiore approfondimento: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1006
Fonte: EUR-Lex