Regolamento CE 828/2014, quale futuro per i prodotti senza glutine? - Almater srl

Regolamento CE 828/2014, quale futuro per i prodotti senza glutine?

In questo articolo tratteremo il Regolamento 828/2014 su l’informativa in etichetta della dicitura “senza glutine”, facendo un focus dei considerando più significativi.

Cogliamo l’occasione della recentissima emanazione del Regolamento CE 828/2014 per ripercorrere la storia normativa ed illustrare quali saranno i cambiamenti riguardanti gli alimenti adatti ad una alimentazione particolare con particolare focus sui prodotti senza glutine.

La categoria degli alimenti adatti ad una alimentazione particolare (ADAP) sta vivendo un momento di transizione molto importante che ne determinerà profondi cambiamenti di inquadramento e regolamentazione.

L’atto normativo che ha dato il via a questo cambiamento è il Reg. CE n. 609 del 12/06/2013 “Relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione”.

Di seguito si riportano i considerando significativi:

Considerando 4: “La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, stabilisce disposizioni generali in materia di composizione ed elaborazione di alimenti specificamente formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali detti prodotti sono destinati. La maggior parte delle disposizioni di tale direttiva risale al 1977 e necessita pertanto di essere sottoposta a revisione”.

Considerando 8: “La direttiva 2009/39/CE prevede una procedura generale di notifica a livello nazionale per gli alimenti presentati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nella definizione di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare» e per i quali il diritto dell’Unione non ha stabilito disposizioni specifiche, da esperire antecedentemente alla loro immissione sul mercato dell’Unione, allo scopo di facilitare un efficace monitoraggio di tali prodotti da parte degli Stati membri”.

Considerando 9: “Una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 giugno 2008, sull’applicazione di tale procedura di notifica ha messo in evidenza come possano insorgere difficoltà a causa della definizione di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare», che sembra prestarsi a interpretazioni diverse da parte delle autorità nazionali. La relazione ha concluso pertanto che una revisione della direttiva 2009/39/CE fosse necessaria al fine di garantire un’attuazione più efficace e armonizzata degli atti giuridici dell’Unione”.

Considerando 10: “Uno studio di Agra CEAS Consulting, del 29 aprile 2009, relativo alla revisione della direttiva 2009/39/CE, ha confermato le conclusioni della relazione della Commissione del 27 giugno 2008 sull’applicazione della procedura di notifica e ha evidenziato un aumento del numero di prodotti alimentari che sono attualmente commercializzati ed etichettati come alimenti adatti per un’alimentazione particolare a causa dell’ampiezza della definizione contenuta in tale direttiva. Lo studio ha inoltre rilevato che i prodotti alimentari disciplinati da tale direttiva differiscono in maniera significativa da uno Stato membro all’altro: alimenti simili potrebbero essere contemporaneamente commercializzati in diversi Stati membri come prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare e/o prodotti alimentari di consumo corrente, inclusi gli integratori alimentari, destinati alla popolazione generale o a taluni sottogruppi della popolazione quali gestanti, donne in post-menopausa, anziani, bambini nell’età della crescita, adolescenti, persone con differenti livelli di attività e altre persone. Tale situazione compromette il funzionamento del mercato interno, genera incertezza giuridica per le autorità competenti, gli operatori nel settore alimentare, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e i consumatori, senza che si possano escludere rischi di abusi e di distorsione della concorrenza. È pertanto necessario eliminare le differenze di interpretazione semplificando il contesto normativo”.

Considerando 12: “L’esperienza dimostra, inoltre, che talune norme incluse nella direttiva 2009/39/CE o adottate nell’ambito di questa non sono più efficaci per garantire il funzionamento del mercato interno”.

Considerando 13: Occorre pertanto abolire il concetto di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare» e sostituire la direttiva 2009/39/CE con il presente atto. È opportuno altresì che il presente atto assuma la forma di un regolamento, al fine di semplificarne l’applicazione e di garantire la coerenza di tale applicazione in tutti gli Stati membri”.

Considerando 24: “Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, stabilisce requisiti generali in materia di etichettatura. Tali requisiti dovrebbero, di norma, applicarsi alle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia contenere, se necessario, disposizioni aggiuntive rispetto al regolamento (UE) n. 1169/2011 o deroghe a tali prescrizioni, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi specifici del presente regolamento”.

Considerando 41: “Attualmente le norme sull’uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» sono specificate nel regolamento (CE) n. 41/2009. Detto regolamento armonizza le informazioni fornite ai consumatori sull’assenza o sulla presenza ridotta di glutine nei prodotti alimentari e fissa norme specifiche per gli alimenti espressamente prodotti, preparati e/o trasformati al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine o per sostituire tali ingredienti contenenti glutine e altri prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti che sono naturalmente privi di glutine. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce norme sulle informazioni da fornire per tutti i prodotti alimentari, inclusi gli alimenti non preimballati, sulla presenza di ingredienti, quali gli ingredienti contenenti glutine, con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori, in particolare a quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari come le persone intolleranti al glutine, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza. Per motivi di chiarezza e coerenza, anche le norme sull’uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» dovrebbero essere disciplinate a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011. Gli atti giuridici che devono essere adottati a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di trasferire le norme sull’uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» quali contenute nel regolamento (CE) n. 41/2009, dovrebbero assicurare almeno lo stesso livello di protezione per le persone intolleranti al glutine attualmente previsto a norma del regolamento (CE) n. 41/2009. Il trasferimento delle norme dovrebbe essere completato prima che entri in applicazione il presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre valutare come garantire che le persone intolleranti al glutine siano adeguatamente informate della differenza tra un alimento espressamente prodotto, preparato o trasformato al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine e gli altri prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti naturalmente privi di glutine”.

Il Reg. 609/2013 attua quindi a decorrere dal 20 luglio 2016 una semplificazione normativa non da poco, rimandando ad atti giuridici specifici, da emanare entro tale data, la nuova normazione di questo ambito.

Per quanto riguarda l’assenza di glutine, già il Reg. CE n. 1169/2011, come modificato dal Reg. 1155/2013, prevede all’articolo 36, paragrafo 3, lettera D che “La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

d) informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti”.

Ecco che arriviamo al recente Reg. CE n. 828 del 30/07/2014 “relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti”.

Il regolamento è emanato proprio in base all’articolo 36, paragrafo 3, lettera D del Reg. 1169/2011 e al considerando 4 riporta: “Nel quadro della revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio abroga il regolamento (CE) n. 41/2009 con decorrenza dal 20 luglio 2016. È opportuno garantire che, in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 36 , paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, successivamente a tale data le informazioni fornite sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti continuino a basarsi su dati scientifici pertinenti e non siano contrastanti per evitare di indurre in errore o di confondere il consumatore. È pertanto necessario mantenere nell’Unione condizioni uniformi di applicazione di queste prescrizioni alle informazioni fornite dagli operatori del settore alimentare circa l’assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti, condizioni che dovrebbero basarsi sul regolamento (CE) n. 41/2009”.

Il regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2016.

Quello che colpisce subito è l’estrema semplicità di questo atto, costituito da 5 articoli ed un allegato.

Riportiamo di seguito integralmente l’articolo 3 e l’allegato che costituiscono le parti principali dell’atto:

Art. 3 – Informazione dei consumatori

  1. Ove i consumatori siano informati sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni sono fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni di cui all’allegato.
  2. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».
  3. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci» qualora l’alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:
    1. ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
    2. sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

 

ALLEGATO – Diciture consentite sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti e relative condizioni

A. Prescrizioni di carattere generale

SENZA GLUTINE
La dicitura «senza glutine» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.
CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO
La dicitura «con contenuto di glutine molto basso» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.

B. Prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena

L’avena contenuta in un alimento presentato come «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve inoltre superare 20 mg/kg.

L’articolo 3 quindi consente di riferirsi direttamente alle persone intolleranti al glutine o ai celiaci anche per gli alimenti di uso corrente se questi posseggono le caratteristiche previste, equiparandoli da questo punto di vista agli alimenti specificamente formulati. Oggi solamente gli alimenti dietetici hanno questa possibilità mentre gli alimenti di uso corrente no. Si supera quindi questa disparità a vantaggio delle persone intolleranti al glutine che avranno quindi la possibilità di avere un’informazione chiara e precisa su quali siano gli alimenti adatti alla loro alimentazione a prescindere che siano stati formulati in modo specifico o meno. Il celiaco avrà comunque la possibilità di distinguere le due tipologie grazie alle relative diciture previste.

Per gli alimenti naturalmente senza glutine non trasformati o trasformati senza rischi permane l’impossibilità di utilizzare le diciture soprariportate per il principio di non indurre in errore il consumatore suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche (considerando 10).

I contenuti previsti per l’utilizzo della dicitura “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” rimangono invariati da quelli attuali e cioè rispettivamente 20 mg/kg (ppm) e 100 mg/kg (ppm).

Interessante anche la normazione per gli alimenti contenenti avena principalmente per il problema delle contaminazioni di glutine possibili durante la produzione, preparazione e/o lavorazione. Si prevede quindi che l’avena utilizzata negli alimenti senza glutine o a contenuto molto basso sia specificamente prodotta per evitare tali contaminazioni e che non abbia un contenuto superiore a 20 mg/kg.

Per quanto riguarda l’inclusione nel registro nazionale dei prodotti ai fini della rimborsabilità, già a seguito dell’emanazione del Reg. 41/2009 il Ministero ha avviato la revisione del registro al fine di includere solamente gli alimenti succedanei di quelli in cui la presenza di cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente, se non esclusiva (vedi sito Ministero della Salute).

In allegato un excursus sulla normativa pertinente: CLICCA QUI

Se hai trovato interessante il nostro articolo, condividilo e lasciaci un commento!

Vuoi approfondire l’argomento e capire cosa possiamo fare per te?

Contattaci!

3 commenti “Regolamento CE 828/2014, quale futuro per i prodotti senza glutine?

  1. Spero sinceramente che si arrivi quanto prima ad una semplificazione del concetto di alimento senza glutine tale da rendere il consumatore celiaco libero e autonomo nella scelta dei suoi alimenti, in un contesto di “cultura del senza glutine” diffuso e consapevole in chi produce ed elabora alimenti, per infine eliminare il noto e discutibile Prontuario.
    Chiaramente bisognerà capire come si muoveranno alcuni colossi dell’attuale dietetico e come verrà interpretato il concetto di “alimento sostitutivo”: bisognerà evitare che si cavalchino discutibili rischi e/o altrettanto discutibili garanzie, a fronte di prezzi eccessivi non sempre correlabili a qualità effettiva.

    1. Alfredo Gris
      24 Agosto 2014

      Grazie Laura per il commento,
      condivido le sue opinioni, penso che l’Unione Europea si stia muovendo verso questo obiettivo, il Regolamento 828/2014 ne è secondo me la riprova.
      Un saluto.

  2. Antonio Pellegrino
    17 Ottobre 2014

    Il quadro normativo attuale e le relative modifiche in corso non potranno tuttavia non tener conto di un’importante scoperta come questa: http://www.statoquotidiano.it/16/10/2014/gluten-friendly-by-unifg-conquista-gli-usa/259165/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *