Regolamento (UE) 2022/2104 sulla commercializzazione dell’olio di oliva

Regolamento (UE) 2022/2104 sulla commercializzazione dell’olio di oliva

Dal 24 novembre 2022 entra in vigore il Regolamento delegato (UE) 2022/2104 in cui sono riepilogate le norme sulla commercializzazione dell’olio di oliva e la sua etichettatura.

La Commissione europea ha emanato il Regolamento (UE) 2022/2104 del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione.

L’olio di oliva è un prodotto con prezzo di mercato relativamente alto a confronto con altri grassi vegetali, è stato ritenuto opportuno quindi stabilire le norme di commercializzazione in modo da garantire la qualità del prodotto e combattere il pericolo di frodi.

Tale Regolamento (UE) 2022/2104 viene applicato per le caratteristiche degli oli di oliva e per le specifiche norme della loro commercializzazione, quando sono venduti al consumatore finale, presentati come tali o contenuti in un prodotto alimentare.

Per poter distinguere le differenti tipologie di olio di oliva è necessario determinare le caratteristiche fisico-chimiche di ogni categoria. Nell’allegato I vengono riportate due tabelle con i requisiti dell’olio di oliva; nella prima vengono trattate le caratteristiche di qualità di ciascuna categoria e nella seconda le caratteristiche di purezza.

L’articolo 3 tratta le miscele e olio di oliva in altri prodotti alimentari; sono quindi definiti gli oli che possono fare parte di miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali e quelli che possono essere incorporati in altri prodotti alimentari. Gli Stati membri sono autorizzati a vietare la produzioni di tali miscele sul loro territorio; tuttavia, non possono impedirne la commercializzazione di miscele provenienti da altri territori o la loro produzione per la commercializzazione in un altro Paese.

Per il commercio al dettaglio occorrerà prevedere imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura atti a garantire l’autenticità dell’olio di oliva. Per gli oli destinati al consumatore finale la capacità massima è di cinque litri, mentre per oli destinati al consumo in ristoranti, mense o collettività, gli Stati membri possono fissare un limite massimo superiore ai cinque litri.

La norma ne definisce l’etichettatura; la denominazione legale deve risultare nel campo visivo principale, per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine è richiesto anche il luogo di origine in etichetta.

Per gli oli di oliva vergine e extra vergine in cui l’origine è riferita all’Unione europea o a uno Stato membro questa è un’indicazione non solo del luogo di raccolta delle olive ma anche delle tecniche di estrazione e delle pratiche che incidono sulla qualità e sul sapore dell’olio. Il luogo di origine dovrebbe quindi riferirsi alla zona geografica nella quale l’olio di oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell’olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi per non indurre in errore il consumatore e non confondere il mercato.

Per ogni tipologia di olio viene riportata un’informazione aggiuntiva, di seguito quanto indicato nella norma:

  • per l’olio extra vergine di oliva: «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
  • per l’olio di oliva vergine: «olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
  • per l’olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
  • per l’olio di sansa di oliva:
    • «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure
    • «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

Tra le menzioni riservate facoltative da inserire in etichetta ci sono le indicazioni:

  • “prima spremitura a freddo”
  • “estratto a freddo”
  • caratteristiche organolettiche relative al gusto o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva vergini e extra vergine
  • acidità massima prevista alla data del minimo di conservazione

In etichetta può essere riportato il metodo di conservazione del prodotto, per informare il consumatore ed evitare che luce e calore abbiano effetti negativi sulla qualità dell’olio di oliva.

 

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Un commento a “Regolamento (UE) 2022/2104 sulla commercializzazione dell’olio di oliva

  1. Luciamo
    8 Maggio 2023

    La dicitura corretta per l’olio evo deve indicare dove le olive sono coltivate e dove lavorate. Ad esempio: olio prodotto in Italia con olive coltivate on Italia. Per il DOP la zona di coltivazione ed il luogo di produzione

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