Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, istituisce all’articolo 31 l’indicazione facoltativa “prodotto di montagna” con lo scopo di migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori provenienza e caratteristiche di tali prodotti.
Tale indicazione è utilizzata unicamente per i prodotti alimentari destinati al consumo umano, elencati nell’allegato I del Reg. 1151/2012, in cui sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono da zone di montagna. Nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione, comprese stagionatura e maturazione, deve avere luogo in zone di montagna.
Zone di montagna
Per zone di montagna si intendono le aree situate in comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, come da art. 32, paragrafo 1 del Regolamento n. 1305/2013 e come indicato nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) delle rispettive Regioni.
Il Decreto n. 57167 del 26 luglio 2017 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, modificato dal Decreto Ministeriale recante disposizioni nazionali sull’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” pubblicato in GU n.158 del 8-7-2022, stabilisce le condizioni d’uso dell’indicazione “Prodotto di montagna” e concede delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione attuate al di fuori della zona di montagna.
Prodotti di montagna
L’indicazione facoltativa può essere utilizzata per prodotti:
- Che derivano da animali allevati in zone di montagna e trasformati in queste zone (es. uova, latte, ecc.);
- che derivano da animali allevati in zone di montagna per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, se i prodotti sono trasformati in tali zone (es. carni, ecc.);
- che derivano da animali transumanti allevati in pascoli di zone di montagna per almeno un quarto della loro vita;
- dell’apicoltura, se le api hanno raccolto nettare e polline solo in zone di montagna;
- di origine vegetale, se le piante sono coltivate in zone di montagna.
Logo MIPAAF
Gli operatori che producono questi prodotti devono inserire sulle etichette anche lo specifico logo, scaricabile dal sito del MIPAAF (Figura 1).

In ogni caso, prima di utilizzare l’indicazione “prodotto di montagna” è necessario adeguarsi alle normative e inviare, entro trenta giorni dall’inizio della produzione del prodotto di montagna, una comunicazione utilizzando modelli specifici in base alla Regione di produzione.
Fonte: MIPAAF
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