[quote align=”center”]Cerchiamo di riassumere l’intricata vicenda dell’utilizzo del carbone vegetale in alcuni prodotti alimentari e che ha visto anche molti addetti del settore esprimersi con opinioni più o meno condivisibili.[/quote]
Ultimamente si è diffusa sul mercato nazionale la presenza di prodotti da forno contenenti carbone vegetale/carbone attivo e commercializzati con la denominazione “pane al carbone vegetale”.
E’ recente l’operazione del Corpo forestale dello Stato in Puglia che ha denunciato 12 panificatori che producevano e commercializzavano pane, focaccia e bruschette al carbone vegetale utilizzando il colorante E153.
Il Reg. UE 1129/2011 parte B include l’E153 Carbone vegetale nella categoria degli additivi coloranti. In riferimento però allo specifico settore dell’Arte Bianca, la tab. 2 dello stesso Reg. UE 1129/2011 non consente l’utilizzo di alcun colorante in pane e prodotti simili non solo, ma in nessun ingrediente utilizzato per preparare il suddetto prodotto.
Proseguendo, nell’attuale e vigente Reg. UE 1129/2011, Parte E 07 (07.1, 07.2) viene riportato che l’E153 è consentito “quantum satis” solo ed esclusivamente nei Prodotto da forno fini (07.2) e non in Prodotti da forno – Pane e panini ecc. (07.1).
La nota 1307 del 20 gennaio 2014 del Ministero della Salute specifica che per prodotti da forno fini (07.2) si intendono prodotti sia dolci che salati come fette biscottate e crackers.
Sulla sicurezza del carbone vegetale si è già espressa l’Efsa con un parere del 2012, che valutava il suo utilizzo come additivo colorante privo di rischi.
Il Reg. UE 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari prevede uno specifico claim riguardante il carbone vegetale (Efsa Journal 2011;9(4):2049) “Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale” con le seguenti condizioni d’uso, “questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto”.
Da questa doppia funzione del carbone vegetale è sorta la diatriba sulla possibilità o meno dell’utilizzo dello stesso nei prodotti della panetteria.
Il Reg. UE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari fornisce una serie di claim che possono essere utilizzati nell’etichettatura e presentazione degli alimenti in base alla presenza di un determinato ingrediente ammesso. Ora il suddetto regolamento non può derogare al Reg. UE 1129/2001 dove questo non ammette l’utilizzo di un determinato additivo (nda gli additivi sono considerati dalla normativa ingredienti).
La nota 47415 del 22 dicembre 2015 del Ministero cerca di chiarire la questione ma pone allo stesso tempo molti dubbi:
- è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E)
- non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67)
- non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.
Il 12 gennaio scorso la pubblicazione sul sito del Ministero della Salute di un aggiornamento in merito fa maggiore chiarezza:
“il carbone vegetale non può essere utilizzato come ingrediente nel pane, in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997, e per tale motivo un pane che lo contenesse ricadrebbe nella disciplina dei novel food (Regolamento (CE) 258/97) e necessiterebbe conseguentemente di specifica autorizzazione”.
Ultimo aggiornamento da parte del Ministero della Salute è del 15 gennaio scorso che ribadisce le modalità di utilizzo del carbone vegetale come colorante e riporta la seguente tabella:
Numero E e/o denominazione | Sinonimi | Usi consentiti | Usi vietati |
E153 e/o Carbone vegetale | Nero vegetale | Tutti gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2 etc | Tutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie, il miele, il malto etc |
Il tentativo di aggirare la normativa utilizzando una denominazione generica “prodotti da forno” al posto di quella legale “pane” per i prodotti con aggiunta di carbone vegetale appare quindi inutile e rischiosa.
Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti e chiarimenti in merito.