[quote align=”center”]Il 12 agosto 2015 entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 3746 del 20/06/2014.[/quote]
Il 12 agosto 2015 entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 3746 del 20/06/2014 “Attuazione dell’art. 4 della Legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma“.
Dopo circa una decina d’anni della comparsa sul mercato di questi prodotti, non esente da problematiche soprattutto a livello igienico sanitario, il legislatore ha finalmente provveduto emanando una regolamentazione che ricomprende l’intera filiera produttiva e distributiva.
Il Decreto stabilisce:
b) i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma;
c) le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore.
Di seguito i punti principali del nuovo provvedimento:
1. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C;
2. Ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma è consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito;
3. Informazioni specifiche da riportare sulla confezione:
a) in un punto evidente dell’etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i. “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o ii. “prodotto lavato e pronto da cuocere”.
Il termine “prodotto” può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso;
b) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;
c) la dicitura: “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”;
d) la dicitura: “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra.
4. Imballaggi:
1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 , dai decreti ministeriali 21 marzo 1973 e 18 aprile 2007, n. 76, gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni.
2. Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo.
Vedi la Legge 13 maggio 2011, 77 >>
Scarica il Decreto Ministeriale 20/06/2014 >>
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