Il 12 agosto 2015 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 3746 del 20 giugno 2014, noto come “Attuazione dell’art. 4 della Legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.
Questo decreto è stato emanato dopo circa dieci anni dall’introduzione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, i quali hanno presentato alcune problematiche, soprattutto in termini di igiene e sicurezza alimentare. L’obiettivo del legislatore è stato quello di fornire una regolamentazione completa che coprisse l’intera filiera produttiva e distributiva di questi prodotti.
Il Decreto stabilisce:
- Devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, nonché i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari relativi alle fasi di produzione, confezionamento, conservazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
- Vengono stabiliti i requisiti minimi di qualità per i prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione di prodotti di quarta gamma.
- Sulle confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere riportate informazioni specifiche a tutela del consumatore.
Di seguito i punti principali di questo provvedimento:
1. Conservazione a bassa temperatura: gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma siano mantenuti a una temperatura inferiore a 8°C durante tutte le fasi della distribuzione;
2. Utilizzo di ingredienti: è consentita l’aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, ma la quantità di questi ingredienti non deve superare il 40% del peso del prodotto finito;
3. Informazioni specifiche da riportare sulla confezione:
a) in un punto evidente dell’etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i. “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o ii. “prodotto lavato e pronto da cuocere”.
Il termine “prodotto” può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso;
b) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;
c) la dicitura: “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”;
d) la dicitura: “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra.
4. Imballaggi: gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono rispettare le normative di sicurezza alimentare e garantire la freschezza del prodotto, proteggendolo da contaminanti esterni. Gli imballaggi primari devono essere realizzati con materiali idonei al riciclo tramite raccolta differenziata.
Per approfondire l’argomento, clicca qui e leggi la Legge 13 maggio 2011, 77
Clicca qui e scarica il Decreto Ministeriale 20/06/2014
Se hai trovato interessante il nostro articolo, condividilo e lasciaci un commento!