Cogliamo l’occasione della partecipazione al recente convegno presso l’Università del Piemonte Orientale in tema di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario nell’etichettatura degli alimenti per un breve commento sul Reg. di Esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018.
Manca infatti poco più di un anno all’entrata in applicazione del succitato regolamento (1° aprile 2020), il quale reca le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato (obbligatoriamente o volontariamente) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
- a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
- b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
A prima vista sembrerebbe un provvedimento relativamente chiaro e di semplice applicazione.
Prima criticità però emerge già dal fatto che la Commissione non si è limitata a prevedere le modalità per precisare in etichetta le informazioni sull’origine dell’ingrediente primario ma abbia previsto modalità di fatto inefficienti e aree di esonero in parte con rinvio sine die (e.g. marchi di impresa, OCM reg. 110/08/CE), in parte con esoneri non previsti (e.g. DOP, IGP, STG, indicazioni geografiche generiche, merci oggetto di accordi internazionali etc.) che potrebbero dare adito a dubbi sulla legittimità del provvedimento stesso.
Ricordiamo che l’Art. 26.2 prevede che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui “l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”.
Tale articolo mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l’alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.
L’ingrediente primario è «un ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% (criterio quantitativo) di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione dell’alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa (criterio qualitativo)».
Ora non volendo entrare nello specifico dei contenuti del Regolamento per i quali si rinvia alla lettura dello stesso, è nostra intenzione soffermarci sui molteplici scenari e problematiche che si aprono a livello pratico nell’applicazione di quanto previsto per ogni diversa tipologia di prodotto alimentare o bevanda:
- Come è possibile capire se il consumatore è indotto in errore per la mancanza dell’indicazione dell’origine?
- Quando usare il criterio quantitativo e quello qualitativo per l’individuazione dell’ingrediente primario e come individuare l’ingrediente primario nel caso di molteplici ingredienti nessuno dei quali supera il 50% dell’alimento (es minestrone di verdure)?
- Cosa si intende per “gli ingredienti” nella definizione di ingrediente primario?
- Come gestire la molteplicità e variabilità delle fonti di approvvigionamento e di particolari processi di produzione?
- Che utilità ha per il consumatore sapere l’origine dell’ingrediente primario nel caso ad esempio di una crema da spalmare con alta quantità di olio vegetale (es. 80%) o vasetto di carciofini sott’olio dove la quantità di olio è di solito superiore al 50%?
- Cosa deve essere considerato come ingrediente primario negli integratori alimentari?
- Come gestire le bevande dove l’acqua supera molto spesso il 50% del prodotto e le bevande alcoliche dove il 60% o più è costituito da acqua e l’ingrediente primario riconosciuto/ trattato, dovrebbe essere l’alcool etilico?
- Come gestire il caso di un ingrediente primario composto?
Questi interrogativi come anche molti altri sono stati affrontati dall’Italia e dagli altri stati membri UE nelle varie consultazioni spesso con differenti interpretazioni e proposte applicative.
Con questi presupposti è facile capire come il quadro si presenti al momento veramente molto critico e nebuloso.
Cielo grigio quindi all’orizzonte per tutti gli operatori del settore alimentare chiamati ad adeguarsi nei prossimi mesi, anche a fronte del quadro sanzionatorio molto ampio e dai vari risvolti amministrativi e penali. Non appare al momento facile adeguarsi senza il rischio di incorrere in contestazioni ed onerose sanzioni che potrebbero essere emanate in primis ex Art. 13 del D. Lgs. N. 231/2017 come anche rientrare nell’ambito penale (ex Art. 517 C.P.), del D. Lgs. N. 206/2005 (Codice del consumo) per finire della Legge n. 166/2009 (Made in Italy).
Si auspica pertanto che vengano emanate quanto prima note esplicative dalla Commissione per chiarire tutte le questioni aperte e consentire quindi un sereno e pieno adeguamento a vantaggio degli operatori e del consumatore finale.
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