ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO: IL CIELO NON RISCHIARA! - Almater srl

ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO: IL CIELO NON RISCHIARA!

“Pubblicate le linee guida della Commissione Europea che non aiutano però a chiarire ancora molti aspetti applicativi dell’art. 26(3) del Reg. UE n. 1169/2011 e del nuovo Regolamento UE n. 775/2018”.

In occasione della pubblicazione avvenuta lo scorso 31 gennaio in Gazzetta dell’Unione Europea delle Linee Guida sull’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 26(3) del Reg. UE n. 1169/2011 (Comunicazione della Commissione 2020/C 32/01) ritorniamo sull’argomento dell’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario di cui ci eravamo già occupati in un nostro precedente post (Origine dell’ingrediente primario: cielo grigio all’orizzonte!).

L’argomento è molto caldo tra gli addetti del settore e sta creando non poche difficoltà ai vari operatori che anche volendo ottemperare alla normativa si trovano di fatto impossibilitati a farlo proprio per una difficoltà interpretativa dei dettami e la moltitudine di casi specifici reali che non sono trattati in alcun modo nelle linee guida pubblicate.

Le stesse associazioni di categoria sono sul piede di guerra e chiedono urgentemente maggiori chiarimenti se non addirittura un dietro front generale della Commissione Europea.

Come abbiamo detto permangono molti punti aperti, uno dei principali è sicuramente se sia necessario dichiarare l’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente piuttosto che della materia prima agricola.

Prendiamo come esempio il caso di pasta ottenuta con farina o semola prodotte in Italia però da grano estero. Se leggiamo le definizioni di ingrediente primario e di paese di origine contenute nel Reg. UE n. 1169/2011 non ci sarebbero molti dubbi, l’indicazione sarebbe infatti quella dell’origine della farina o della semola e cioè italiana. Leggendo però i recenti provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AgCM) nei confronti di alcuni importanti pastifici e insegne della grande distribuzione organizzata (GDO) il punto di vista cambia e la stessa Autorità afferma chiaramente che per il consumatore non ha molta importanza sapere l’origine della semola ma piuttosto quella del grano utilizzato.

E’ indubbio che questa linea interpretativa si basi su una presunta aspettativa del consumatore non però supportata dal testo normativo oltre al fatto che in questo modo si rischia una banalizzazione di quella che è sempre stata la vera ricchezza del nostro paese e cioè la capacità di trasformare e lavorare le materie prime per ottenere prodotti unici come nel caso di quelli ad indicazione geografica protetta (IGP).

Attendiamo quindi al più presto ulteriori chiarimenti da parte della stessa Commissione come anche a livello nazionale dai Ministeri competenti.

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