[quote align=”center”]Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, il D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.[/quote]
Il Decreto prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti da:
Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
Regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
Regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
Il Decreto prevede sanzioni fino a un massimo di 80.000 euro, per le violazioni di lieve entità è possibile da parte dell’Autorità di controllo diffidare il trasgressore a regolarizzare la posizione prima di irrogare la sanzione.
Il D.Lgs entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2017.