Miele: recepita la Direttiva UE 2014/63 - Almater srl

Miele: recepita la Direttiva UE 2014/63

[quote align=”center”]Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016 il D. Lgs. n.3 del 7 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva UE 2014/63 che modifica la Direttiva CE … Continued

[quote align=”center”]Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016 il D. Lgs. n.3 del 7 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva UE 2014/63 che modifica la Direttiva CE 2001/110 concernente il miele.[/quote]

Il Decreto,  in applicazione della norma europea, stabilisce che il polline va considerato come una componente naturale specifica del miele e non un «ingrediente» nel senso previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, ossia una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito.

Con riferimento all’etichettatura del miele, la nuova Direttiva UE 2014/63 dispone una modifica meramente formale, sostituendo la sigla “CE”, contenuta nell’informazione relativa alle miscele, con quella “UE”.

Tale previsione non trova riscontro nel presente decreto perché l’Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, consentita dalla normativa europea, di prevedere un’indicazione generica nel caso di miscele di miele.

In Italia, infatti, resta in vigore l’obbligo per i produttori italiani di indicare il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto anche quando si tratta di miscela di mieli provenienti da più Paesi, ai fini di un’informazione corretta e trasparente a tutela dei consumatori.

Di seguito gli articoli del Decreto più interessanti:

Art. 1 – Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all’articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.»;
b) all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.».Art. 2 – Disposizioni transitorie
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

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