[quote align=”center”]Rettificato il Regolamento CEE/UE 22 novembre 2013, n. 78 con nota pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156 del 20 giugno 2017[/quote]
Il Reg. UE n. 78/2013 apportava alcune modifiche agli allegati II e III del Reg. UE n. 1169/2011.
Per quanto riguarda il primo di questi, le modifiche riguardavano l’elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Il regolamento indica che al punto 1 di tale allegato sono elencati, tra gli altri, il «kamut» e il «farro». Tuttavia, «kamut» è un marchio registrato di un tipo di grano, noto come «grano khorasan», e anche il farro è un tipo di grano. Al punto 1 di detto allegato il «grano khorasan» ed il «farro» vanno pertanto indicati come tipi di grano.
Purtroppo per un errore di traduzione il punto 1 dell’allegato II era stato modificato in “Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan)“, facendo apparire che solamente il farro ed il grano khorasan siano dei tipi di grano, mentre la versione ufficiale inglese prevedeva “Cereals containing gluten, namely: wheat (such as spelt and khorasan wheat).
Con questa rettifica si pone quindi rimedio a questa errata traduzione modificando il punto 1 in “Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan)”.