Health Claims: la Commissione Europea boccia le indicazioni sul glucosio - Almater srl

Health Claims: la Commissione Europea boccia le indicazioni sul glucosio

[quote align=”center”]Non si può ammettere l’utilizzo sulle etichette degli alimenti di indicazioni riguardanti gli effetti benefici sulla salute del glucosio poichè incoraggerebbe il consumo di zuccheri da parte dei consumatori … Continued

[quote align=”center”]Non si può ammettere l’utilizzo sulle etichette degli alimenti di indicazioni riguardanti gli effetti benefici sulla salute del glucosio poichè incoraggerebbe il consumo di zuccheri da parte dei consumatori mentre i numerosi pareri scientifici generalmente accettati indicano al contrario la necessità di una riduzione dell’assunzione.[/quote]

Queste in estrema sintesi le motivazioni che hanno portato la Commissione europea a rifiutare l’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute riguardanti il glucosio proposte da una nota azienda tedesca (Reg. UE 6 gennaio 2015, n. 8).

La Corte di Giustizia Europea con una recente sentenza (Trib. UE, sent. 16 marzo 2016, proc. n. T-100/15) ha confermato la decisione della Commissione europea.

La vicenda trae origine dalla richiesta di una nota azienda tedesca, la Dextro Energy GmbH & Co. KG produttrice di alimenti energetici a base di glucosio, di autorizzazione di 5 claims in merito alle proprietà salutistiche del glucosio, come «il glucosio sostiene la normale attività fisica».

In base al Reg. UE 20 dicembre 2006, n. 1924 è possibile utilizzare nell’etichettatura dei prodotti alimentari solamente le indicazioni autorizzate ed inserite nell’allegato del Reg. UE 16 maggio 2012, n. 432.

In base all’art. 15 del sopracitato regolamento, i produttori possono chiedere l’inserimento nell’elenco di nuove indicazioni, che però devono prima essere esaminate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) la quale ha il compito di stabilire se le affermazioni proposte siano scientificamente provate o, al contrario, non abbiano alcun fondamento.

Il caso in commento è estremamente interessante poiché l’Autorità europea aveva favorevolmente valutato i 5 claims.

La Commissione europea nonostante il parere dell’EFSA non ha comunque ritenuto opportuno l’inserimento nell’elenco delle indicazioni proposte dalla società tedesca.

Al considerando 14 del Reg. UE 6 gennaio 2015, n. 8 è infatti ben spiegata la motivazione che ha portato al rifiuto: ”L’autorizzazione può essere legittimamente negata anche nel caso in cui, pur in presenza di una valutazione scientifica favorevole dell’Autorità, le indicazioni sulla salute non soddisfino altri requisiti generali e specifici del regolamento (CE) n. 1924/2006. Non dovrebbero essere ammesse indicazioni sulla salute incompatibili con principi nutrizionali e sanitari generalmente accettati. L’Autorità ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di glucosio e il contributo al metabolismo energetico. L’uso di una tale indicazione sulla salute trasmetterebbe però ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione in quanto incoraggerebbe il consumo di zuccheri, mentre, sulla base di pareri scientifici generalmente accettati, le autorità nazionali e internazionali informano il consumatore che la loro assunzione dovrebbe essere ridotta. Di conseguenza una tale indicazione sulla salute non è conforme all’articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 secondo cui l’impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre l’indicazione sulla salute in questione, se anche dovesse essere autorizzata soltanto in condizioni d’impiego specifiche e/o in presenza di dichiarazioni o avvertenze aggiuntive, non sarebbe sufficiente a ridurre la confusione del consumatore; di conseguenza non dovrebbe essere autorizzata”.

L’azienda ha fatto ricorso contro la decisione della Commissione europea, ma i giudici europei hanno dato ragione alla Commissione stabilendo che quest’ultima ha il potere di vietare l’autorizzazione di indicazioni sulla salute che, anche se scientificamente provate, possano influenzare negativamente le abitudini alimentari dei consumatori.

La decisione fa emergere quindi chiaramente, a nostro parere, l’orientamento della Commissione europea di ammettere l’utilizzo di claims salutistici solamente dopo un’attenta valutazione di tutti gli aspetti sia scientifici che di impatto sul consumatore e quindi di una posizione di estrema cautela decisionale in questo ambito.

In futuro quindi le aziende produttrici nel chiedere l’inserimento nell’elenco di nuove indicazioni non potranno fare affidamento solamente su studi scientifici che dimostrino i benefici di alcune sostanze ma dovranno anche valutare più largamente ed approfonditamente l’impatto sul consumatore.

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