Ex alimenti ADAP: nota del Ministero della Salute sul riconoscimento degli stabilimenti - Almater srl

Ex alimenti ADAP: nota del Ministero della Salute sul riconoscimento degli stabilimenti

[quote align=”center”]Si susseguono le note del Ministero della Salute alle associazioni di categoria in merito agli aspetti applicativi del Reg. (UE) 609/2013.[/quote] Dopo la nota del 22 luglio scorso sulle denominazioni … Continued

[quote align=”center”]Si susseguono le note del Ministero della Salute alle associazioni di categoria in merito agli aspetti applicativi del Reg. (UE) 609/2013.[/quote]

Dopo la nota del 22 luglio scorso sulle denominazioni legali per i prodotti senza glutine, Il Ministero della Salute DGSAN ha inviato recentemente alle associazioni di categoria una nuova comunicazione in merito al riconoscimento degli stabilimenti ex D. Lgs. 111/1992.

Come è noto, a partire dal 20 luglio 2016 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 609/2013, comunemente definito FSG (Food for Specific Groups), che, abrogando il settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP), ha incluso nel suo campo di applicazione le disposizioni normative specifiche sugli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo.

Le disposizioni sugli alimenti senza glutine destinati ai celiaci e sugli alimenti delattosati, relative alle condizioni per dichiararne l’assenza negli alimenti, o il contenuto ridotto, non sono state incluse nel regolamento FSG perché a livello europeo è stato individuato nel Regolamento (UE) 1169/2011 il campo normativo adatto alla loro ricollocazione.

Sulla base di tale evoluzione normativa l’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta precedentemente per la produzione e il confezionamento degli ADAP è oggi richiesta per la produzione e il confezionamento dei seguenti prodotti, confluiti nel campo di applicazione del Regolamento FSG:

  1. formule per lattanti e formule di proseguimento disciplinate dalla direttiva 2006/141/CE (che dal 22 febbraio 2020 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento UE 2016/127);
  2. alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE;
  3. alimenti a fini medici speciali disciplinati dalla direttiva 99/21/CE (che dal 22 febbraio 2019 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/ 128);
  4. alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo disciplinati dalla direttiva 96/8/CE (i sostituti del pasto oggi rientrano tra gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del Regolamento CE 1925/2006).

Resta poi ferma l’autorizzazione in forma di riconoscimento per gli stabilimenti adibiti alla produzione e al confezionamento degli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006.

Ciò premesso, si rappresenta che l’autorizzazione in forma di riconoscimento già rilasciata per la produzione e il confezionamento come ADAP resta valida per la produzione e il confezionamento:

  1. dei prodotti appartenenti alle quattro categorie sopra indicate oggi coperte dal Regolamento FSG;
  2. degli ex prodotti dietetici per sportivi riclassificati come integratori alimentari o come alimenti addizionati di vitamine e/o minerali ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006 sulla base delle indicazioni fornite da questa Direzione generale con nota 27372-P del 5 luglio 2016 ;
  3. dei “latti di crescita”, ricadenti oggi nel campo di applicazione del Regolarnento (CE) 1925/2006 per l’aggiunta di vitamine e minerali.

Per quanto concerne la produzione e il confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e degli ex prodotti dietetici delattosati, l’autorizzazione in forma di riconoscimento viene meno perché, come si è detto, le disposizioni sull’assenza di glutine o il contenuto molto basso e l’assenza di lattosio o il contenuto ridotto sono confluite tra le informazioni fornite ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011 a beneficio dei soggetti allergici o intolleranti.

In ogni caso, considerando la vulnerabilità dei celiaci sul piano alimentare per la necessità di consumare più volte al giorno alimenti “senza glutine” sostitutivi di pane, pasta e degli altri più comuni alimenti a base di cereali gluteinati, rimane obbligatorio produrre gli alimenti definiti “senza glutine” secondo un piano di autocontrollo specificamente adattato a garantire l’assenza di tale sostanza (entro il limite di tollerabilità analitica di 20 ppm).

Per risultare efficace, infatti, il piano deve comprendere il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e una gestione adeguati in considerazione del rischio di contaminazioni crociate, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo produttivo, al prodotto finito, alle verifiche analitiche, ai piani di sanificazione e pulizia, alla formazione del personale.

Analoghe considerazioni sull’adeguatezza dei piani di autocontrollo valgono per gli alimenti delattosati che riportano in etichetta le diciture “senza lattosio” o “a ridotto contenuto di lattosio” conformemente a quanto indicato nella nota dello scrivente Ufficio n. 27673-P del 7 luglio 2015, che, in attesa dell’armonizzazione a livello europeo, ne definisce le condizioni per l’uso.

Leggi la nota ministeriale >>

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