Etichettura dei prodotti alimentari: attenzione ai claim sull'indice glicemico! - Almater srl

Etichettura dei prodotti alimentari: attenzione ai claim sull’indice glicemico!

[quote align=”center”]Il 17 luglio scorso, la Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti la nutrizione – Ufficio 4, del Ministero della Salute, ha diffuso la nota DGISAN 0029507 con la quale … Continued

[quote align=”center”]Il 17 luglio scorso, la Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti la nutrizione – Ufficio 4, del Ministero della Salute, ha diffuso la nota DGISAN 0029507 con la quale ha fornito un chiarimento inerente l’indicazione nell’etichetta dei prodotti alimentari del carico o dell’indice glicemico.[/quote]

Ci vengono sottoposte spesso etichette di prodotti alimentari che riportano indicazioni relative al carico o indice glicemico del prodotto. Trattasi in realtà di questione assai complessa e di difficile definizione soprattutto dal punto di vista medico-nutrizionale. Questa interessante nota del Ministero aiuta sicuramente gli addetti del settore a gestire correttamente queste indicazioni in etichettatura dei prodotti.

Riportiamo di seguito l’intero testo della nota ministeriale.

A seguito della notifica di alimenti recanti in etichetta l’indicazione relativa a un basso carico glicemico, è stata valutata la legittimità di indicazioni nel genere nel quadro normativo vigente, con riferimento particolare al regolamento (CE) 1924/2006 sui claims nutrizionali e sulla salute.

Sentito il parere espresso dalla Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, si è concluso quanto segue.

Si osserva che:

  • indicazioni del tipo “a basso” carico glicemico vengono usate discrezionalmente, in assenza di condizioni normativamente definite a garanzia della loro obiettività;
  • in alternativa al carico glicemico, vengono fornite in modo altrettanto discrezionale indicazioni relative all’indice glicemico;
  • l’uso di due parametri diversi, seppure interconnessi, aggiunge alle difficoltà di comprensione la difficoltà della loro distinzione;
  • il dato espresso può essere atteso solo quando il relativo prodotto rappresenta l’unico costituente del pasto e non quando ne rappresenta uno dei componenti.

Ciò premesso, si rileva che ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 risultano autorizzati per un crescente numero di ingredienti alimentari claims sulla capacità di contenere l’aumento del glucosio ematico postprandiale quando assunti durante il pasto in un quantitativo predefinito.

Pertanto, la rivendicazione della capacità di un ingrediente alimentare di contenere la glicemia post prandiale è da intendere come un claim sulla salute. Altrettanto vale per un alimento “in toto”, considerata la definizione di claimsulla salute prevista dall’articolo 2.2.5 del regolamento predetto: “Qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.

In conclusione, l’uso in etichetta di indicazioni sul carico o indice glicemico, in assenza di claims sul contenimento della glicemia post-prandiale autorizzati per un alimento o per uno dei suoi componenti, appare in contrasto con il quadro normativo vigente.

Le imprese sono invitate a conformarsi a quanto sopra indicato a partire dalle prossime produzioni.

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