Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lunedì 11 dicembre 2017, il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Il Decreto quindi, oltre a fissare le sanzioni in tema di etichettatura specifica alcune disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.
Prevede inoltre l’adeguamento della normativa nazionale sul “lotto” alla direttiva 2011/91/UE; precisa disposizioni in materia di distributori automatici, sulla vendita di prodotti non preimballati ed i prodotti non destinati al consumatore (B2B).
Definisce quale “soggetto responsabile” l’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 1169/2011
Tutela le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 riducendo sino alla metà la sanzione amministrativa. Altro aspetto molto importante l’esclusione delle organizzazioni senza scopo di lucro, salvo omissione o mancata conformità sugli allergeni e sulla data di scadenza.
Non sono previste sanzione anche nel caso di una adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi.
Le violazioni prese in considerazione dal decreto sono elencate al Titolo II, con le rispettive sanzioni che variano da un minimo di 500€ fino ad un massimo di 40.000€ per le inadempienze più gravi (data di scadenza o allergeni).
Il decreto fissa, quale autorità competente ad attuare le sanzioni previste, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano naturalmente le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Di seguito una tabella riassuntiva delle più importanti sanzioni previste per il Reg. (UE) n. 1169/2011 a titolo esemplificativo:
Violazione | Riferimento normativo | Sanzione |
Violazione pratiche leali d’informazione come da articolo 7, reg. UE 1169/2011. | Articolo 3 | da 3.000€ a 24.000€ |
fornitura di prodotti non conformi alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti da parte di OSA diversi rispetto all’articolo 8, reg. UE 1169/2011. | Articolo 4 | da 500€ a 4.000€ |
Modifica delle informazioni ricevute in accompagnamento all’alimento | Articolo 4 | da 2.000€ a 16.000€ |
Non corrette invio di informazioni B2B | Articolo 4 | da 1.000€ a 8.000€ |
Mancata indicazione degli allergeni | Articolo 5 | da 5.000€ a 40.000€ |
Non conformità nelle indicazioni degli allergeni | Articolo 10 | da 2.000€ a 16.000€ |
Mancanza di una o più indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, reg. UE 1169/2011. | Articolo 5 | da 3.000€ a 24.000€ |
Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza | Articolo 7 | da 2000€ a 8000€ |
Cessione a qualsiasi titolo o esposizione per vendita di un alimento oltre la data di scadenza | Articolo 12 | da 5.000€ a 40.000€ |
Violazioni in merito al paese d’origine o luogo di provenienza | Articolo 13 | da 2.000€ a 16.000€ |
Indicazione di informazioni volontarie in violazione dell’articolo 36, paragrafo 2 e 3, reg. UE 1169/2011. | Articolo 16 | da 3.000€ a 24.000€ |
L’omissione dell’indicazione del lotto, o partita, in violazione dell’articolo 17, reg. UE 1169/2011. | Articolo 21 | da 3.000€ a 24.000€ |
Indicazione del lotto, o partita, con modalità diverse. | Articolo 21 | da 1.000€ a € 8.000€ |
Al Titolo III, articolo 17, possiamo trovare la disposizioni sul lotto. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche. E’ obbligatorio inserirlo in etichetta e deve essere facilmente riconoscibile. Può essere omesso in alcuni casi, ad esempio quando il TMC o la data di scadenza sono dichiarati almeno con giorno e mese, per i gelati monodose, i prodotti agricoli venduti direttamente dal coltivatore ai depositi per il confezionamento oppure destinati alla trasformazione immediata, per i prodotti alimentari non preimballati (art. 44) e per confezioni con superficie inferiore a 10cm2.
Per la vendita di prodotti non preimballati presso distributori automatici l’articolo 18 prevede la segnalazione in lingua italiana sul distributore per ogni prodotto delle seguenti informazioni:
- denominazione alimento;
- lista ingredienti;
- allergeni;
- nome/ragione sociale/marchio depositato e sede del gestore dell’impianto.
In caso di vendita di alimenti non preimballati (pasticcerie, panifici, gastronomie…) l’articolo 19 stabilisce l’obbligo di apporre un cartello sul recipiente del prodotto o un sistema equivalente, anche digitale, con:
- denominazione dell’alimento;
- ingredienti con l’indicazione degli allergeni;
- modalità di conservazione degli alimenti deperibili, se necessario;
- data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- titolo alcolometrico volumico per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- dicitura “decongelato” di cui all’Allegato VI, punto 2 del regolamento, salvo casi di deroga.
Per i prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia l’elenco ingredienti può essere riportato su un unico cartello o registro, anche digitale purché gli allergeni previsti dall’Allegato II siano riconducibili al singolo alimento posto in vendita.
I prodotti non destinati al consumatore (B2B) devono riportare sull’imballaggio (o confezione o recipiente o etichetta) o sui documenti commerciali (anche telematici) le indicazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e) del regolamento UE 1169/2011 con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati compresi il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, l’indirizzo dell’operatore alimentare e il lotto quando obbligatorio.