Integratori alimentari: aspetti normativi per la loro etichettatura Almater srl

Integratori alimentari: aspetti normativi per la loro etichettatura

Gli integratori alimentari sono definiti dalla Direttiva 2002/46/CE

Attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, come  “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

Con il termine “predosate” si intendono le forme di commercializzazione come pastiglie, capsule, pillole, compresse, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme di liquidi e di polveri destinate ad essere assunte in piccole quantità unitarie.

Tra gli aspetti armonizzati definiti dalla legislazione troviamo:

  • vitamine e minerali il cui uso è permesso negli integratori;
  • fonti di vitamine e minerali che possono essere utilizzati negli integratori alimentari;
  • livelli minimi di vitamine e minerali;
  • modalità di informazione (etichettatura);
  • procedure di autorizzazione e modalità di informazione per i «novel food»;
  • tolleranze ed arrotondamenti ammissibili;

Tra questi, fondamentale è l’aspetto riguardante la modalità di etichettatura.

Essendo considerati prodotti alimentari a tutti gli effetti, per gli integratori alimentari valgono le medesime disposizioni legislative generali contenute nel Regolamento (UE) N. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In linea generale, è importante che le indicazioni siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori da indicazioni fuorvianti.

Inoltre, come definito dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, devono essere presenti in etichetta:

  • la denominazione “integratore alimentare”, o sinonimi come “complemento alimentare” o “supplemento alimentare”;
  • le categorie di sostanze nutritive o altre sostanze caratterizzanti il prodotto presenti o un’indicazione della loro natura;
  • la dose raccomandata giornaliera;
  • se presenti sostanze nutritive, un’avvertenza a non superare le dosi giornaliere raccomandate;
  • l’indicazione che gli integratori non devono essere intesi come sostituti di una dieta variata;
  • la quantità delle sostanze nutritive o di quelle aventi un effetto nutritivo o fisiologico, espressa numericamente e in riferimento alla dose giornaliera indicata;
  • i dati relativi a vitamine e minerali espressi anche in percentuale dei valori di riferimento;
  • l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;
  • l’effetto fisiologico o nutritivo conferito dall’integratore alimentare.

Non deve essere dichiarato sull’etichetta, come anche sulla presentazione o nella pubblicità degli integratori alimentari, che il prodotto ha capacità terapeutiche o di prevenzione o cura di malattie umane o che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare in quantità sufficienti le sostanze nutritive.

Oltre alle disposizioni generali, gli integratori alimentari devono seguire quanto riportato nelle seguenti norme:

  • Regolamento (CE) N. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
  • Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute (Figura 1) consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. In merito a tali claim salutistici, il Ministero della Salute permette un certo grado di flessibilità, a condizione che lo scopo sia quello di facilitare la comprensione al consumatore e che l’indicazione adattata abbia lo stesso significato del claim autorizzato dal regolamento;

 

Figura 1: Esempio di indicazione sulla salute relativa al calcio e sua condizione d’uso stabilite dal Regolamento (UE) N. 432/2012

 

 

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