Etichettatura: di nuovo obbligatoria l'indicazione della sede dello stabilimento - Almater srl

Etichettatura: di nuovo obbligatoria l’indicazione della sede dello stabilimento

Pubblicato in GU n. 235 del 07 ottobre 2017 il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145 “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, … Continued

Pubblicato in GU n. 235 del 07 ottobre 2017 il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145 “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016”.

L’indicazione della sede dello stabilimento o di confezionamento se diversa ritorna obbligatoria dopo che con l’entrata in vigore del Reg. n. 1169/2011 era decaduta poichè non ricompresa tra le indicazioni obbligatorie previste.

Il Decreto riprende quasi fedelmente quanto già previsto dal D. Lgs. n. 109/1992 in merito, obbligando i produttori o confezionatori a riportare la sede dello stabilimento per i prodotti fabbricati in Italia e commercializzati nel territorio nazionale.

Il provvedimento si pone a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonche’ per la tutela della salute.

Vediamo di seguito i punti salienti della nuova norma:

  • Indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento per tutti i prodotti preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività;
  • La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento;
  • L’indicazione può essere omessa nel caso coincida con la sede già indicata, se presente marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004;
  • Sanzioni amministrative per le violazioni da 2.000 euro a 15.000 euro, autorità competente ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • Le disposizioni non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformita’ alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea;

Il Decreto entra in vigore il 22 ottobre 2017 ed in applicazione il 7 aprile 2018, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal decreto entro il 7 aprile 2018 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Il nostro staff di esperti in etichettatura dei prodotti alimentari è a disposizione per l’adeguamento necessario >>

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