Etichettatura degli alimenti per la prima infanzia | Almater srl

Etichettatura degli alimenti per la prima infanzia

Gli alimenti per la prima infanzia sono i prodotti appositamente destinati ai lattanti (di età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini nella prima infanzia (bambini da 1 a 3 anni).

Tra questi alimenti rientrano:

  • gli alimenti per lattanti e le formule di proseguimento (prodotti liquidi destinati all’integrazione di altri alimenti per lattanti con più di 6 mesi di vita), disciplinate dal Regolamento UE n. 609/2013 e dal Regolamento (UE) 2016/127, che integra il primo, dal Decreto 9 aprile 2009 n. 82 e dal Decreto legislativo 19 maggio 2011;
  • gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia (baby food), disciplinati dal Regolamento UE n. 609/2013 e dalla direttiva 2006/125/CE, che ha codificato la direttiva 96/5/CE, a sua volta attuata dal vigente Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128.

In generale, salvo diverse disposizioni, in merito all’etichettatura, gli alimenti per la prima infanzia devono essere conformi al Regolamento (UE) n. 1169/2011, regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Nello specifico, in base alle normative sopra riportate, per le formule per lattanti devono essere presenti in etichetta anche le seguenti indicazioni complementari:

  • una dicitura che indichi che il prodotto è idoneo per i lattanti fin dalla nascita, se non allattati al seno;
  • delle indicazioni per una corretta preparazione, conservazione e un corretto smaltimento del prodotto, oltre ad un’avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una scorretta preparazione e conservazione;
  • una dicitura relativa alla superiorità dell’allattamento al seno e una che raccomandi di utilizzare il prodotto solo a seguito di un parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, nutrizione o farmacia, oppure di altri professionisti competenti nell’assistenza alla maternità e all’infanzia. Queste indicazioni devono essere precedute dall’espressione «avvertenza importante» o da un’espressione equivalente.

Per le formule di proseguimento sono invece obbligatorie le seguenti indicazioni complementari:

  • una dicitura che indichi:
    • che il prodotto è idoneo per i lattanti solo dopo il sesto mese di età;
    • che il prodotto dovrebbe essere incluso in un’alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita;
    • che la decisione di iniziare un’alimentazione complementare, eventualmente anche nei primi sei mesi di vita, venga presa solo a seguito di un parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, nutrizione o farmacia, oppure di altri professionisti competenti nell’assistenza alla maternità e all’infanzia, in base alle specifiche esigenze di ciascun lattante.
  • anche in questo caso, delle indicazioni per una corretta preparazione, conservazione e un corretto smaltimento del prodotto e un’avvertenza sui rischi per la salute derivanti da scorrette preparazione e conservazione.

Per entrambe le tipologie di formule, oltre alle informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale deve riportare:

  • la quantità di minerali e vitamine presenti nel prodotto, elencata rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/127, ad eccezione del molibdeno;
  • la quantità di colina, inositolo e carnitina;

e può riportare:

  • le quantità di proteine, carboidrati o grassi;
  • il rapporto tre proteine di siero di latte e caseina;
  • la quantità di qualsiasi altra sostanza prevista nell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 o aggiunta al prodotto e che risulta idonea ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2016/127.

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria per le formule per lattanti di proseguimento non comprende invece la quantità di sale.

Per quanto riguarda la denominazione di vendita da utilizzare sia per alimenti per lattanti che per alimenti di proseguimento abbiamo, rispettivamente, “Alimento per lattanti” e “Alimento di proseguimento”. Se, invece, le due tipologie di alimento sono fabbricate interamente con proteine di latte vaccino o caprino va utilizzato rispettivamente “Latte per lattanti” e “Latte di proseguimento”.

Sempre per le formule destinate a lattanti, non devono essere presenti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Inoltre, ai sensi del Decreto 9 aprile 2009, n. 82, è vietato l’utilizzo di termini come “umanizzato”, “maternizzato” o “adattato” o espressioni analoghe ed è vietato riportare immagini di lattanti o altre illustrazioni o diciture che inducono ad idealizzare l’uso del prodotto.

In merito agli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, oltre a quanto indicato dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, tra le disposizioni della Direttiva 2006/125/CE troviamo le seguenti indicazioni obbligatorie:

  • l’età a partire dalla quale l’alimento può essere utilizzato (che comunque non può essere inferiore ai 4 mesi). I prodotti raccomandati a partire dai quattro mesi di età possono riportare una dicitura che indichi che tali prodotti vanno bene a partire dall’età indicata salvo parere contrario di persone indipendenti specializzate in medicina, scienza dell’alimentazione o farmacia, o di altri professionisti nel campo della maternità e dell’infanzia;
  • la presenza o assenza di glutine per i prodotti indicati da prima dei 6 mesi;
  • il valore energetico, espresso in kJ e in kcal e il tenore di proteine, carboidrati e grassi nonché la dose di vitamine e dei minerali (espressi per 100 g o ml di prodotto commercializzato) per cui è fissato un limite specifico;
  • il tenore medio di ognuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico negli allegati I e II del regolamento sopra citato, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo;
  • dove necessario, devono essere presenti le istruzioni per un’adeguata preparazione del prodotto con un’indicazione l’importanza del seguire tali istruzioni.

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Fonti:

 

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