Sulla GU 11 novembre 2017, n. 264 è stato pubblicato il DM 11 agosto 2017 “Applicazione dell’articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro”.
Il decreto disciplina:
a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma 1, lettera b, dell’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
b) i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualità, nonchè gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro come definiti all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti non conformi ai requisiti di cui alla lettera b).
Il decreto fa riferimento alle denominazioni legali riportate all’art. 24 della Legge 154/2016:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti.
Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 25, comma 1. E’ ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l’uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell’acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell’acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.
Le eventuali denominazioni commerciali non sostituiscono le denominazioni legali.
Le disposizioni si applicano ai derivati del pomodoro legalmente fabbricati e/o commercializzati in Italia.
Gli allegati A, B, C, D ed E del decreto definiscono gli ulteriori requisiti che devono possedere i prodotti come:
– pomodori non pelati interi;
– pomodori pelati interi;
– pomodori in pezzi;
– pomodoro concentrato;
– pomodori disidratati.
Il provvedimento entra in vigore decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.