Delega di funzioni: se la Cassazione ci ripensa - Almater srl

Delega di funzioni: se la Cassazione ci ripensa

[quote align=”center”]Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione che si discosta evidentemente da altri pronunciamenti precedenti in tema di deleghe … Continued

[quote align=”center”]Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione che si discosta evidentemente da altri pronunciamenti precedenti in tema di deleghe di funzioni aziendali.[/quote]

La Corte di Cassazione, sezione III, ritorna sulla delega di funzioni in ambito alimentare con una sentenza depositata il 3 novembre 2015 (sentenza n. 4435 del 10.9.2015), la quale si discosta, in parte dagli approdi raggiunti in altri pronunciamenti. La sentenza novembrina statuisce che «in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gerente di una catena di supermercati non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive».

La pronuncia in esame origina dal ricorso promosso dal legale rappresentante della società operante nella distribuzione organizzata contro la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui veniva condannato alla pena di 350,00 euro di ammenda, per aver detenuto ed esposto per la vendita, in uno dei punti vendita gestiti dalla società stessa, prodotti alimentari (salumi, salsicce, mortadelle, ecc) in cattivo stato di conservazione e scaduti, rientrando la condotta nel reato previsto dall’articolo 5, lettera b, della legge 283/1962. Il tribunale di primo grado nel condannare l’imputato, quale legale rappresentante, si era in realtà uniformato all’orientamento pregresso espresso dalla Suprema Corte che in casi analoghi, accertava la responsabilità penale personale, in virtù della mancanza della delega in forma scritta.

Su tale elemento, la Corte di cassazione, con la sentenza qui in commento, propugna una posizione meno “rigida” in materia di delega delle funzioni, ancorando, in assenza della forma scritta, la responsabilità penale alla posizione di garanzia assunta dal soggetto nell’organigramma aziendale. Così argomentando, comunque, la Corte ammette sì l’esonero da responsabilità penale ad una delega conferita in libera forma ma, in ogni caso, rispettosa dei requisiti di certezza e precisione, specificità, giusta causa, idoneità, consenso del delegato e onere della prova in capo al delegante.. Leggi di più>>

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