Delega di funzioni nell’impresa alimentare: sempre necessaria la forma scritta? - Almater srl

Delega di funzioni nell’impresa alimentare: sempre necessaria la forma scritta?

[quote align=”center”]Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito ad una recente sentenza della Suprema Corte, sezione III penale che è intervenuta sul complesso ambito delle deleghe di funzione … Continued

[quote align=”center”]Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito ad una recente sentenza della Suprema Corte, sezione III penale che è intervenuta sul complesso ambito delle deleghe di funzione aziendali.[/quote]

La delega di funzioni, cioè l’atto tra privati, con il quale il titolare di un obbligo giuridico, sanzionato penalmente, trasferisce la (propria) responsabilità penale verso altri soggetti, spesso verso i dipendenti dell’imprenditore (obbligato originario), è un tema centrale nella aule giudiziarie quando si discute di diritto penale dell’impresa.

Non fanno eccezione i reati alimentari; diversamente da quanto accade per le responsabilità connesse agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, in cui lo stesso legislatore esige il conferimento per iscritto, nel diritto penale alimentare non si rinviene una disposizione scritta specifica di analogo contenuto. I requisiti di validità di una delega di funzioni nell’ambito della impresa alimentare sono quindi rimessi alle decisioni che nel tempo la giurisprudenza ha delineato.

In una recente sentenza la Suprema Corte, sezione III penale, cioè quella deputata ai ricorsi per reati alimentari, ha stabilito che la delega di funzioni nell’esercizio di un’attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l’attribuzione in forma orale (Cassazione penale sez. III, 04/12/2013, n. 6621). Si conferma così l’indirizzo più restrittivo su tale requisito (la forma scritta) già emerso in diversi pronunciamenti del biennio 2011-2012.

La decisione qui riportata è relativa al caso del titolare di un caseificio condannato in primo grado alla pena, condizionalmente sospesa, di 5.000,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d), e art. 6, comma 3 (frode tossica), per avere, nella qualità di legale rappresentante dell’ente produttore, detenuto per la vendita sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive (partita di formaggio Raschera di alpeggio nel quale era rilevata la presenza di enterotossina stafilococcica). Leggi di più>>

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