[quote align=”center”]Pubblichiamo un interessante articolo dell’Avv. Daniele Pisanello in merito al tanto atteso provvedimento di modifica del D. Lgs. 109/1992 e della nota del MiSE del 6 marzo 2015 diramata nel frattempo.[/quote]
Nel mese di marzo il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una nota di precisazione sul regime sanzionatorio legato alle violazioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Il ritardo nell’adozione di un nuovo “decreto sanzioni” e la possibilità non remota dell’infruttuosa decorrenza dei termini della delega al governo (scadenza a giugno 2015) hanno evidentemente imposto l’esigenza di un chiarimento ufficiale, sebbene nella forma giuridicamente non vincolante di una “nota”.
COSA AFFERMA LA NOTA DEL 6 MARZO
Il MiSE ha ricordato che “le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento. Le sanzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati”.
La posizione del Ministero è in piena continuità con quella che è considerata la linea assolutamente pacifica in fatto di successione nel tempo di regolamenti comunitari rispetto ai quali il legislatore nazionale abbia previsto sanzioni amministrative. La stessa Corte di cassazione con sentenza dei primi anni 2000 ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunitari, laddove vi sia stata successione di regolamenti comunitari che, però, abbia “sostanzialmente mantenuto” il precedente regime (cioè gli obblighi sostanziali sono rimasti identici), la sanzione prevista dalla normativa nazionale ben può essere applicata anche se riferita formalmente al precedente regolamento comunitario, senza che ciò violi il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che, nella specie, il precetto non è mutato.
La nota è, poi, accompagnata da una tabella di concordanza, questa sì, non pienamente condivisibile.
L’INESTINGUIBILE FASCINAZIONE PER L’ARZIGOGOLO
Se, quindi, il punto di diritto sembra essere assodato, cionondimeno è circolata sul web una suggestiva tesi secondo la quale, in assenza di un nuovo “decreto sanzioni”, cioè di un decreto recante sanzioni amministrative specifiche per le violazioni al regolamento n. 1169/2011/UE, le pene previste dall’art. 18 del D. Lgs. n. 109/1992 non potrebbero trovare applicazione.
L’argomento principale a sostegno di questa affermazione sarebbe da ricercare nel principio di legalità (art. 25 cost.) in combinato con il principio, tipico della legge penale, del divieto di analogia in malam partem (cioè del divieto d’interpretazione analogica della legge penale laddove gli effetti di tale interpretazione siano sfavorevoli al soggetto incriminato).
È certamente vero che il divieto di analogia riveste un ruolo importante nell’ambito delle sanzioni penali e anche amministrative, stante l’orientamento interpretativo maturato sul secondo comma dell’art. 1 della L. n. 689/1981. Il punto è, tuttavia, un altro. Leggi di più>>