[quote align=”center”]Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2017 il Comunicato 24 maggio 2017 “Comunicazione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea dell’articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta”.[/quote]
Per quanto riguarda la quantità di succo d’arancia che devono contenere le bibite analcoliche come aranciate si combatte da anni una vera e propria battaglia alla quale oggi si aggiunge questo importante provvedimento.
Tramite tale comunicato si rende noto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 30 ottobre 2014 n. 161, è stata perfezionata con esito positivo la procedura di notifica (2014/0316/I) alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE, relativa al progetto «Disegno di legge europea 2013, secondo semestre (AC 1864 A) – art. 14, concernente: disposizioni in materia di bevande a base di succhi di frutta. Caso EU pilot n. 4738/13/ENTR» (art. 14 poi rinumerato art. 17).
La disposizione di cui all’art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 prevede che “le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell’equivalente quantita’ di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell’Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche’ verso Paesi terzi.”
La disposizione di cui all’art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sarà applicabile dal 6 marzo 2018.
Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all’esaurimento delle scorte.