[quote align=”center”]Entra in applicazione il nuovo Regolamento UE n. 1169/2011.[/quote]
Siamo giunti al termine dell’attesa, l’applicazione del nuovo Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è giunta!
DALL’ETICHETTATURA ALLE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
Non si tratta più di fornire una radiografia quanto più dettagliata possibile del prodotto ma di consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano.
Raccolta in un testo unico delle norme relative a etichettatura, presentazione e pubblicità, etichettatura nutrizionale, informazioni sugli ingredienti allergenici.
Vediamo di seguito le principali novità che caratterizzano questo provvedimento.
Ambito di applicazione: si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando l’attività riguarda la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica agli alimenti destinati al consumatore finale (anche venduti a distanza), forniti dalle collettività, destinati alla fornitura delle collettività.
Responsabile delle informazioni: l’art. 8 definisce chiaramente di chi è la responsabilità relativamente alle informazioni fornite sui prodotti, l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con cui il nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto o se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Indicazione della sede dello stabilimento: non è più prevista, diventa quindi indicazione volontaria.
Leggibilità delle informazioni: l’art. 13 definisce l’altezza minima del carattere come “altezza della x minuscola” 1.2 mm per i packs con la superficie piana più grande maggiore di 80 cm², 0.9 mm per i packs con la superficie piana più grande più piccola di 80 cm².
Vendite a distanza: Art. 14, le informazioni obbligatorie (tranne TMC o Data Scadenza) devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto, esse appaiono sul supporto della vendita a distanza (es. sito internet) oppure sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’OSA (senza imporre costi supplementari ai consumatori).
Origine dei grassi e olii vegetali: All. VII, il tipo di olio o grasso vegetale utilizzato come ingrediente dovrà essere specificato.
Ingredienti allergenici: l’art. 21 riporta che dovranno essere evidenziati in lista ingredienti utilizzando un carattere distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore dello sfondo, gli allergeni dovranno essere ripetuti.
Congelamento e scongelamento: Art. 24 e All. VI, in caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Data di scadenza: Art. 24 e All. X, la data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.
Paese di origine o luogo di provenienza: Art. 26, l’indicazione del luogo di origine (ultima trasformazione sostanziale) o di provenienza è obbligatoria unicamente quando la sua mancanza è suscettibile di indurre in errore il consumatore.
Da dicembre 2013:
- agli alimenti in cui è indicato il paese di origine o luogo di provenienza e questo non è lo stesso dell’ingrediente primario;
- alla carne suina, ovina, caprina e di pollame venduta tal quale;
- alla carne usata come ingrediente;
Da dicembre 2014:
- alle carni diverse da quelle bovine, suine, ovine, caprine e di pollame;
- al latte;
- al latte usato come ingrediente in prodotti lattiero caseari;
- agli alimenti non trasformati (come definiti dal Regolamento Ce 852/04);
- ai prodotti a base di un unico ingrediente;
- agli ingredienti che rappresentano più del 50% dell’alimento;
Informazioni nutrizionali: Artt. 30-35, La dichiarazione nutrizionale diventa obbligatoria per tutti gli alimenti, nella seguente forma (big 7) Energia, Grassi, Acidi grassi saturi, Carboidrati, Zuccheri, Proteine, Sale.
Restano esenti dall’obbligo di fornire le indicazioni nutrizionali i prodotti non processati, i prodotti soggetti al solo processo di maturazione, l’acqua, le erbe e le spezie, il sale, i dolcificanti; il caffè, il vino, il tè e infusioni a base di erbe, che non contengano ingredienti diversi dagli aromi; gli aceti, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di processo, gli enzimi, le gelatine, i preparati per confetture, i lieviti, le chewing-gum, gli alimenti la cui confezione abbia una superficie maggiore, inferiore a 25cm².
Termini di adeguamento: dovrà essere fatta entro 13 dicembre 2014 per le informazioni al consumatore compresa l’etichettatura nutrizionale (per i pack che già la riportano), 13 dicembre 2016 per l’implementazione dell’etichettatura nutrizionale nei pack che al momento non la riportano.
Invitiamo a prestare molta attenzione a voci e documenti che stanno diffondendosi tra gli addetti del settore.
Ricordiamo innanzitutto che non è possibile una proroga delle date previste per l’entrata in applicazione ed invitiamo quindi, quanti non lo avessero già fatto, ad adeguarsi alle nuove disposizioni al più presto onde evitare eventuali sanzioni degli organi di controllo preposti.
Inoltre in merito a vari documenti, circolari, comunicazioni, etc., onde evitare di commettere errori, è bene verificare l’attendibilità degli stessi e soprattutto valutare la gerarchia delle fonti.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione in merito.