[quote align=”center”]Dal 1 aprile entra in applicazione il Regolamento (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013.[/quote]
Il Regolamento fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Scatta quindi l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di indicare nell’etichettatura delle carni destinate ad essere commercializzate, il luogo dell’allevamento e della macellazione, mentre l’origine potrà apparire, su base volontaria se la carne é ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese.
Quindi le carni di maiale, pollo, pecora e capra i cui animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro potranno riportare l’origine in etichetta dello Stato produttore o di un Paese terzo. Negli altri casi verrà indicato l’allevamento e il luogo di macellazione sull’etichetta.
Il sistema di etichettatura richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l’animale, o il gruppo di animali, da cui tali carni sono state ottenute.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione in merito.