Per l’individuazione del livello di rischio e quindi per l’attivazione dell’allerta alimentare, le linee guida fanno riferimento ai criteri definiti dalla Commissione Europea, ai quali si accompagnano alcune indicazioni utili all’autorità competente. Rientrano nel campo di applicazione delle linee guida anche eventuali raffronti provenienti dall’autocontrollo.
Non rientrano nel campo di applicazione delle linee guida soltanto i criteri microbiologici di igiene di processo e le frodi commerciali che non rappresentano un rischio effettivo o potenziale per il consumatore.
Alcune delle modifiche apportate riguardano l’estensione delle allerte ai MOCA (materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti), una riduzione delle esclusioni, variazioni nella modulistica e nella gestione delle notifiche.
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