Acrilammide: pubblicato Regolamento per la riduzione negli alimenti - Almater srl

Acrilammide: pubblicato Regolamento per la riduzione negli alimenti

Sulla GU UE L 304 del 21 novembre 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) 20 novembre 2017, n. 2158 “che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti”.

Sulla GU UE L 304 del 21 novembre 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) 20 novembre 2017, n. 2158 “che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti”.

L’acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L’acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

Il regolamento interessa tutti gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i seguenti prodotti:

a) patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
b) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
c) pane;
d) cerali per la prima colazione (escluso il porridge);
e) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
f) caffè:
i) caffè torrefatto;
ii) caffè (solubile) istantaneo;
g) succedanei del caffè;
h) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Gli operatori coinvolti sono tenuti ad applicare le misure di attenuazione previste e predisporre un programma per la campionatura e l’analisi dei tenori di acrilammide in base alla tipologia di attività:

  1. Operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari individuati;
  2. Operatori del settore alimentare che producono alimenti individuati e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio;
  3. Operatori del settore alimentare che operano in impianti sotto controllo diretto e nel quadro di un marchio o di una licenza commerciale, come parte o franchising di un’azienda interconnessa di più ampie dimensioni e secondo le istruzioni dell’operatore del settore alimentare che fornisce a livello centrale i prodotti alimentari.

Il regolamento si applica a decorrere dall’11 aprile 2018.

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