[quote align=”center”]Il Ministero della Salute torna sulla questione del libero accesso degli animali domestici nei locali pubblici con due note di precisazione.[/quote]
Il Ministero della Salute su richiesta della Regione Lombardia ha emanato una nota lo scorso 27 marzo nella quale in breve viene precisato che in base alle prescrizioni del Reg. n. 852 del 2004 non è ammesso l’accesso degli animali domestici all’interno delle attività alimentari di vendita al dettaglio, mentre è possibile l’accesso all’interno delle strutture di somministrazione (es. bar o ristoranti). Inoltre viene precisato nel caso di regolamenti comunali che abbiano permesso l’accesso negli spazi di vendita, l’OSA deve mettere in atto procedure di autocontrollo a tutela dell’igiene e sicurezza alimentare.
La sopracitata nota ha creato grande scalpore e proteste delle varie associazioni animaliste prima fra tutte della LAV da anni attiva nella difesa dei diritti degli animali e dei possessori degli stessi, che hanno richiesto a gran voce la rettifica di quanto emanato dal Ministero della Salute.
In risposta è nuovamente intervenuto il Ministero con la nota n. 23712 del 7 giugno nella quale a firma del Direttore Generale Dott. Ruocco si ribadisce che le prescrizioni previste dal Reg. n. 852 del 2004 si applicano anche agli esercizi di vendita al dettaglio e nel caso di regolamenti comunali che ne consentano l’accesso, questo deve essere gestito garantendo igiene e sicurezza degli alimenti.
All’operatore che contravviene a queste disposizioni, previste dal Reg. n 852 del 2004, All. 2, Cap. 9, p. 4, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D. Lgs. n. 193 del 2007, articolo 6:
- da euro 500 a euro 3.000 nel caso non rispetti i requisiti generali in materia di igiene;
- da euro 1.000 a euro 6.000 nel caso ometta di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.